Accesso Civico

Le tre forme di accesso
L’evoluzione legislativa in materia di accessibilità alle informazioni ha garantito livelli sempre maggiori di trasparenza dell’azione pubblica, configurando diverse forme di accesso, caratterizzate da un diverso ordine di legittimazione e grado di trasparenza. In particolare la normativa vigente prevede:

ACCESSO DOCUMENTALE ACCESSO CIVICO SEMPLICE ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
E’ disciplinato dalla legge 241/90 (artt. 22 e segg.) E’ disciplinato dall’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 33/2013, modificato dal D. Lgs. 95/2016 E’ disciplinato dall’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 33/2013, modificato dal D. Lgs. 95/2016
E’ riconosciuto ai soggetti “interessati” (portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso) E’ riconosciuto a chiunque E’ riconosciuto a chiunque
Richiede la motivazione Non richiede motivazione Non richiede motivazione
E’ limitato alla ostensione o copia di “documenti specifici” Consiste nel diritto all’accessibilità, sul sito istituzionale dell’ente, di dati, documenti e informazioni la cui pubblicazione sia obbligatoria Consiste nel diritto ad avere accesso a dati, informazioni e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli la cui pubblicazione sia obbligatoria
Non è consentito per controllo generalizzato   L’art. 5 bis del D. Lgs. 33/2013 disciplina i casi in cui l’accesso civico è escluso o limitato


Come esercitare il diritto di accesso

LA RICHIESTA DI ACCESSO DOCUMENTALE
resta disciplinata dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e dal regolamento adottato con deliberazione C.C. n. 227 del 28/11/1997.
Scarica il modulo per la richiesta di accesso documentale (Legge 241/90)

LA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Segretario Generale. 
Il Responsabile del procedimento è il Segretario Generale, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il procedimento

Il Funzionario delegato per l’accesso civico dal Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, entro 30 giorni, pubblica nel sito web www.comune.viterbo.it, il documento, l’informazione o il dato richiesto e, contemporaneamente, comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risultasse già pubblicato, nel rispetto della normativa vigente, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Ritardo o mancata risposta

Nel caso in cui il Funzionario delegato ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere al Segretario Generale – Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre il termine di 20 giorni, nel sito web www.comune.viterbo.it, quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Tutela dell’accesso civico

Avverso la decisione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente l’accesso civico può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. n. 104/2010.
In alternativa, il richiedente può presentare ricorso al difensore civico della Regione Lazio. Il ricorso deve essere notificato anche all’Amministrazione interessata.
Recapito telefonico funzionario per l’accesso civico: Segretario Generale – tel. 0761/348239.
La richiesta di accesso civico deve essere presentata per mezzo di un apposito modulo:
  • al protocollo dell’Ente – mail: protocollo@pec.comuneviterbo.it ; indirizzo: via Filippo Ascenzi n. 1 – 01100 Viterbo.
Scarica il modulo per la richiesta di accesso civico semplice.
Scarica il modulo per la richiesta di riesame.

LA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Le richieste possono essere trasmesse attraverso uno specifico modulo – disponibile nel sito web istituzionale del Comune – e presentate:
  1. in modalità cartacea tramite posta ordinaria o consegna diretta:
    • all’Ufficio Protocollo dell’Ente, via Filippo Ascenzi n. 1, 01100 Viterbo, piano II;
    • all’Ufficio relazioni con il pubblico (URP);
    • all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti.

L’istanza deve essere sottoscritta con firma autografa, avendo cura di allegare copia di un documento di identità qualora la stessa non sia firmata in presenza del dipendente addetto.
  1. per via telematica – all’indirizzo: protocollo@pec.comuneviterbo.it
  2. le istanze sono valide ed equivalenti alle domande sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento, nei seguenti casi:
    • se sottoscritte mediante la firma digitale;
    • ovvero, quando l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all’articolo 64, comma 2- novies, nei limiti ivi previsti;
    • ovvero sono sottoscritte e inviate via mail unitamente alla copia del documento d’identità;
    • ovvero se trasmesse dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata.

L’ammissibilità della richiesta di accesso civico

L’istanza di accesso, contenente le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. Le istanze non devono essere generiche ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione di cui è richiesto l’accesso. Nell’ipotesi di richiesta generica o meramente esplorativa può essere dichiarata l’inammissibilità dell’istanza soltanto dopo aver invitato il richiedente a ridefinire l’oggetto della domanda o a indicare gli elementi sufficienti per consentire l’identificazione dei dati o documenti di suo interesse e il richiedente non abbia fornito i chiarimenti richiesti. Resta escluso che, per rispondere alla richiesta di accesso, l’amministrazione sia tenuta a formare, raccogliere, procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso o a rielaborare i dati, dovendo solo consentire l’accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall’amministrazione stessa.

Il responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento di accesso civico generalizzato è il Dirigente del Settore competente che detiene i dati, le informazioni o i documenti, o altro dipendente individuato dal dirigente stesso.

Soggetti Controinteressati

L’ufficio cui è indirizzata la richiesta di accesso civico generalizzato, se individua soggetti controinteressati è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della richiesta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano acconsentito a tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici dei seguenti interessi privati:
  1. protezione dei dati personali relativi a persone fisiche, in conformità al d.lgs. n. 196/2003;
  2. libertà e segretezza della corrispondenza, costituzionalmente tutelata dall’art.15 della Costituzione;
  3. interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, l’Amministrazione comunale provvede sulla richiesta di accesso, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati. La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui l’istanza riguardi l’accesso civico semplice.

Termini del procedimento

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Detto termine è sospeso fino a dieci giorni, in presenza di controinteressati, a decorrere dalla comunicazione dell’istanza agli stessi e fino alla loro eventuale opposizione.
Qualora vi sia stato l’accoglimento della richiesta di accesso civico generalizzato nonostante l’opposizione del controinteressato, il Comune è tenuto a darne comunicazione a quest’ultimo. I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, al fine di consentire la proposizione dei rimedi contro il provvedimento di accoglimento dell’istanza.
Nel caso di richiesta di accesso civico generalizzato, il Comune deve motivare l’eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell’accesso con riferimento ai casi e limiti stabiliti dall’art. 5-bis del decreto trasparenza.

Eccezioni assolute e relative all’accesso civico generalizzato

I casi in cui l’accesso civico generalizzato è escluso o limitato sono tassativamente indicati all’art. 5 bis del D. Lgs. 33/2013.

Richiesta di riesame

Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso civico generalizzato o di mancata risposta entro il termine trenta giorni, può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. La richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza può essere presentata anche dal controinteressato nei casi di accoglimento della richiesta di accesso. Nel caso in cui i dati o documenti richiesti siano detenuti dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, è competente a decidere sulle domande di riesame il dirigente del Settore I.

Impugnazioni

Avverso la decisione del Responsabile del procedimento o, in caso di richiesta di riesame, avverso la decisione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, il richiedente l’accesso civico generalizzato può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. n. 104/2010.
In alternativa, il richiedente – o il controinteressato nei casi di accoglimento della richiesta di accesso generalizzato – può presentare ricorso al difensore civico della Regione Lazio. Il ricorso deve essere notificato anche all’Amministrazione interessata.

Scarica il modulo per la richiesta di accesso civico generalizzato
Scarica il modulo per la richiesta di riesame
 

Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia

Normativa legge 241/90 Art. 2 co. 9 bis

Individuazione del soggetto titolare del potere sostitutivo

L’art. 2 comma 9-bis della legge 241/1990 (introdotto dall’art. 1 comma 1 legge n. 35 del 2012 e modificato dall’art. 13 comma 1 legge n.134 del 2012) stabilisce che “L’organo di governo individua, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito Internet istituzionale dell’amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del Responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavora, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.
Il successivo comma 9-ter stabilisce che “decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario”.
Pertanto, in caso di inerzia o ritardo nel rilascio del provvedimento, il privato può attivare il potere sostitutivo, richiedendo l’intervento del soggetto a cui è stato attribuito.
Questa Amministrazione, con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 352 del 10/10/2013 ha individuato nella persona del Segretario Generale il soggetto a cui attribuire, per tutti i procedimenti, il potere sostitutivo in caso di inerzia.
L’esercizio del potere sostitutivo deve essere sollecitato dal privato interessato al provvedimento, mediante richiesta indirizzata al titolare del potere.

TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO

Il titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia dell’Amministrazione è il Segretario Generale Dott.ssa Annalisa Puopolo contattabile attraverso i seguenti recapiti:

Scarica il modulo per l’istanza al titolare del potere sostitutivo

Registro degli accessi
In questa pagina è consultabile il c.d. Registro degli accessi istituito e pubblicato a cura del Responsabile della Trasparenza a seguito della pubblicazione delle Linee Guida Anac approvate con Deliberazioni nn. 1309 e 1310/2016 che ne raccomandano la tenuta e la pubblicazione al fine, da un lato, di consentire il monitoraggio sull’attuazione dell’accesso generalizzato da parte di Anac e, dall’altro, di favorire un confronto costruttivo tra Pubbliche Amministrazioni chiamate ad applicarlo.
Si tratta di una raccolta delle richieste di accesso presentate al Comune nelle sue diverse forme dell’accesso civico generalizzato dell’accesso civico semplice e dell’accesso documentale.
Il registro è organizzato in elenco con l’indicazione, per ciascuna richiesta, dell’oggetto, della data, dell’esito e della data della decisione, omettendo dati personali.
Ai fini della pubblicazione, l’elenco è aggiornato con cadenza almeno semestrale, a partire dal 1^semestre dell’anno 2021.


 

 

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