I casi di riduzioni ed esenzioni dal pagamento del Diritto sulle pubbliche affissioni sono espressamente riportati negli artt. 38 e 39 del Regolamento di disciplina cui si rinvia, nonché dagli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993.
Il committente ha la facoltà di annullare spontaneamente la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
Il committente ha altresì la possibilità di annullare la richiesta di affissione, senza oneri a proprio carico, nel caso in cui il Comune non possa eseguire l'affissione entro dieci giorni dal termine richiesto (ad es. per cause di forza maggiore o per indisponibilità degli spazi).
Nel caso di ritardo superiore ai dieci giorni dalla data richiesta, il Comune dovrà dare tempestiva comunicazione per iscritto al committente.