Tutte le controversie concernenti i tributi locali sono soggette alla giurisdizione della Commissione Tributaria Provinciale e della Commissione Tributaria Regionale ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992.
A titolo puramente esemplificativo si elencano alcuni tra gli atti emessi dal Comune che possono essere oggetto di ricorso (vedere elenco completo all'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992):
a) Gli Avvisi di Accertamento dei tributi;
b) gli Avvisi di Liquidazione dei Tributi;
c) i Provvedimenti che irrogano le sanzioni;
d) i Ruoli e le Cartelle di pagamento;
e) gli Avvisi di mora;
f) il Rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi , sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
I ricorsi, in bollo, devono essere notificati all'Ente impositore (il Comune) a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato e devono contenere tutti gli elementi previsti dal 2° comma dell'art. 18 del D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992.
Il contribuente può notificare il ricorso all'Ente impositore nei seguenti modi:
- tramite consegna diretta;
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in plico senza busta;
- tramite ufficiale giudiziario.
Entro 30 giorni dalla notifica del ricorso all'Ente impositore, il ricorrente a pena di inammissibilità si deve costituire in giudizio mediante deposito presso la segreteria della Commissione Tributaria adita dell'originale del ricorso ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale (art. 22 del D.Lgs. n. 546/92).
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi: Settore Tributi - Ufficio Contenzioso: Tel. 0761.348301 - 348309
La Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo è in via M. Romiti, 80 - (Tel. 0761.220738).