Sono esenti dalla tassa:
Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
Presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo: centrali termiche, vani ascensori, cabine elettriche, balconi, terrazze, stenditoi, lavanderie, soffitte, ripostigli, legnaie e simili, limitatamente alla pare del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50, parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile, la parte degli impianti sportivi riservata di norma ai praticanti, le unità immobiliari non abitate e totalmente prive di mobili e suppellettili, edifici esclusivamente destinati ed aperti al culto, fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, inoltre convitti o comunità adibiti esclusivamente a centri di accoglienza, recupero terapeutico di tossicodipendenti, handicappati, infanzia abbandonata.
Tali circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
La tassa è ridotta del 50%:
Locali di residenza condotti da un massimo di due persone ultrasessantacinquenni, aventi un reddito pro-capite non superiore al reddito derivante dalla pensione sociale e l'eventuale rendita della casa di abitazione ed accessori non superiore ad Euro 516,50.
Locali ed aree utilizzati dalle Associazioni di volontariato che siano iscritte all'Albo Comunale del Volontariato e destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività proprie delle associazioni.