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Normativa

 
 
 
 

Distributori di carburante

Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32

Legge Regionale 2 Aprile 2001, n. 8

 
 

Artigiano e Impresa Artigiana

(legge 443/85 art. 5, 6, 9 e 10 e Legge Regione Lazio n. 17/99).

Si definisce imprenditore artigiano, ai sensi dell'art. 2 della Legge 443/85, "..colui che esercita personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo".
Elemento fondamentale affinché un imprenditore possa essere definito artigiano è: che lo stesso o, se trattasi di società, la maggioranza dei soci (uno nel caso di due soli soci), svolgano il proprio lavoro, anche manuale, in misura prevalente e continuativa nel processo produttivo.

Ente preposto a ricevere le domande di iscrizione, modificazione, cancellazione è il Comune del luogo dove l'impresa svolge la propria attività (artt. 21, 22 e 24, ultimo comma, L. Regione Lazio 01.09.99 n. 17);

Tratto dal sito web della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Viterbo, al quale si rimanda per informazioni più dettagliate.